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[1]Salvo quanto e' disposto dall'art. 27 per le armi da guerra, non si possono fabbricare altre armi, ne' introdurle dall'estero, esportarle, farne raccolta a fine di commercio o di industria, smerciarle od esporle in vendita, senza licenza dell'autorita' di pubblica sicurezza del circondario.
[2]La licenza e' necessaria anche per le collezioni delle armi artistiche, rare ed antiche.
Testo in vigore dal 8 novembre 1926 al 16 dicembre 2010
