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[1]L'autorita' di pubblica sicurezza ha facolta' di ordinare che le persone pericolose o sospette e coloro che non siano in grado o si rifiutino di provare la loro identita' siano sottoposte a rilievi segnaletici.
[2]L'autorita' stessa in facolta' di ordinare alle persone pericolose o sospette di munirsi, entro un dato termine, di carta di identita' e di esibirla ad ogni richiesta degli ufficiali e agenti di pubblica sicurezza.
Testo in vigore dal 8 novembre 1926 al 16 dicembre 2010
