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[1]Le disposizioni di questo Capo non si applicano agli accompagnamenti del Viatico e ai trasporti funebri, salvo le prescrizioni delle leggi e dei regolamenti di sanita' pubblica e di polizia locale.
[2]L'autorita' di pubblica sicurezza del circondario puo' vietare che il trasporto funebre avvenga in forma solenne o determinare speciali cautele a tutela dell'ordine pubblico e della sicurezza dei cittadini.
Testo in vigore dal 8 novembre 1926 al 16 dicembre 2010
