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[1]L'autorita' circondariale di pubblica sicurezza puo' vietare, per ragioni di ordine o di sanita' pubblica, le processioni e gli altri atti di cui all'articolo precedente, o puo' prescrivere l'osservanza di determinate modalita', dandone, in ogni caso, avviso ai promotori almeno 24 ore prima.

[2]Alle processioni sono, nel resto, applicabili le disposizioni del Capo precedente.

Testo in vigore dal 8 novembre 1926 al 2 maggio 1927

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:regio.decreto:1926-11-06;1848~art25 · fonte del testo

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