Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 8 novembre 1926 al 16 dicembre 2010. Leggi il testo vigente →

[1]Fino a che non andra' in vigore il nuovo Codice penale, il turpiloquio, la bestemmia e le offese pubbliche ai culti ammessi nello Stato sono puniti, quando la legge non stabilisca una pena piu' grave, con l'ammenda fino a L. 2000.

[2]La pena e' dell'ammenda da L. 100 a 4000 se si tratti di offese al culto cattolico.

Testo in vigore dal 8 novembre 1926 al 16 dicembre 2010

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:regio.decreto:1926-11-06;1848~art232 · fonte del testo

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