Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 8 novembre 1926 al 16 dicembre 2010. Leggi il testo vigente →
[1]Per gli esercizi di vendita o di consumo di bevande alcooliche esistenti, al giorno dell'entrata in vigore del presente testo unico, presso enti collettivi o circoli privati puo' essere, entro sei mesi dal giorno stesso, concessa la licenza, ancorche' sia superato il rapporto limite.
[2]La concessione della licenza e' subordinata all'accertamento che l'ente collettivo o circolo privato non sia costituito al solo fine del consumo di bevande alcooliche.
Testo in vigore dal 8 novembre 1926 al 16 dicembre 2010
