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[1]Quando rimangano senza effetto anche le tre intimazioni, ovvero queste non possano essere fatte per rivolta od opposizione, gli ufficiali di pubblica sicurezza e, in loro assenza, gli ufficiali e sottufficiali dei carabinieri Reali, ordinano che la riunione o l'assembramento siano disciolti con la forza.

[2]All'esecuzione di tale ordine provvedono la forza pubblica e la forza armata sotto il comando dei rispettivi capi.

[3]Le persone che si rifiutino di obbedire all'ordine di scioglimento sono arrestate e punite con l'arresto da un mese ad un anno e con l'ammenda non inferiore a L. 300.

Testo in vigore dal 8 novembre 1926 al 16 dicembre 2010

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:regio.decreto:1926-11-06;1848~art23 · fonte del testo

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