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[1]Le denuncie per ammonizione, sulle quali, all'entrata in vigore del presente testo unico, non sia stato provveduto con ordinanza del presidente del Tribunale o del giudice delegato sono trasmesse per l'ulteriore corso, a cura delle cancellerie dei Tribunali, al Prefetto della Provincia.
[2]Sui reclami contro le ordinanze gia' emesse dal presidente del Tribunale o dal giudice delegato e tuttora pendenti provvede il primo presidente o il consigliere d'appello, a termini del testo unico della legge di pubblica sicurezza 30 giugno 1889, n. 6144.
Testo in vigore dal 8 novembre 1926 al 16 dicembre 2010
