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[1]Fino all'attuazione del nuovo Codice penale rimangono in vigore le disposizioni contenute nell'art. 3 del testo unico della legge di pubblica sicurezza 30 giugno 1889, n. 6144, nonche' nel capo IV del titolo III e nell'articolo 123 della stessa legge relativamente ai casi di assegnazione al domicilio coatto non riprodotti come casi di assegnazione al confino di polizia nel presente testo unico.
[2]Fino all'attuazione dello stesso nuovo Codice penale sotto il nome di delitti contro la personalita' dello Stato s'intendono i delitti contro la sicurezza dello Stato.
[3]--------------- Nota redazionale Il testo del presente articolo e' gia' integrato con le correzioni apportate dall'errata-corrige in G.U. 09/11/1926, n. 258 durante il periodo di "vacatio legis". E' possibile visualizzare il testo originario accedendo alla versione pdf della relativa Gazzetta di pubblicazione.
Testo in vigore dal 8 novembre 1926 al 16 dicembre 2010
