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[1]Il Ministro per l'interno e' autorizzato a pubblicare per decreto Reale il regolamento generale per l'esecuzione del presente testo unico e i regolamenti speciali che siano necessari per determinate materie da esso regolate.
[2]Le contravvenzioni alle disposizioni di tali regolamenti sono punite con l'arresto fino a due mesi o con l'ammenda fino a L. 1000.
[3]Fino a quando non saranno emanati i regolamenti suindicati, rimangono in vigore le disposizioni attualmente esistenti nelle materie regolate col presente testo unico, in quanto non contrastino con le norme in esso contenute.
[4]--------------- Nota redazionale Il testo del presente articolo e' gia' integrato con le correzioni apportate dall'errata-corrige in G.U. 09/11/1926, n. 258 durante il periodo di "vacatio legis". E' possibile visualizzare il testo originario accedendo alla versione pdf della relativa Gazzetta di pubblicazione.
Testo in vigore dal 8 novembre 1926 al 16 dicembre 2010
