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[1]Durante il dichiarato stato di guerra sono giudicate dai Tribunali militari le persone imputate di delitti contro la personalita' dello Stato, la pubblica Amministrazione o l'ordine pubblico, ovvero contro le persone o la proprieta', quando i delitti stessi siano commessi durante il dichiarato stato di guerra o lo stato di pericolo pubblico che lo abbia preceduto.
[2]--------------- Nota redazionale Il testo del presente articolo e' gia' integrato con le correzioni apportate dall'errata-corrige in G.U. 09/11/1926, n. 258 durante il periodo di "vacatio legis". E' possibile visualizzare il testo originario accedendo alla versione pdf della relativa Gazzetta di pubblicazione.
Testo in vigore dal 8 novembre 1926 al 16 dicembre 2010
