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[1]Durante il dichiarato stato di guerra le autorita' civili continuano a funzionare per tutto quanto non si riferisca all'ordine pubblico.

[2]Per cio' che riguarda l'ordine pubblico le autorita' civili esercitano quei poteri che l'autorita' militare ritenga di delegare ad esse.

Testo in vigore dal 8 novembre 1926 al 16 dicembre 2010

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:regio.decreto:1926-11-06;1848~art223 · fonte del testo

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