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[1]Durante il dichiarato stato di guerra le autorita' civili continuano a funzionare per tutto quanto non si riferisca all'ordine pubblico.
[2]Per cio' che riguarda l'ordine pubblico le autorita' civili esercitano quei poteri che l'autorita' militare ritenga di delegare ad esse.
Testo in vigore dal 8 novembre 1926 al 16 dicembre 2010
