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[1]Ove sia necessario di affidare all'autorita' militare la tu tela dell'ordine pubblico, il Ministro per l'interno, con l'assenso del Capo del Governo, o, per delegazione, i Prefetti possono dichiarare, con decreto, lo stato di guerra.
[2]Sono applicabili al dichiarato stato di guerra le disposizioni degli articoli precedenti: La facolta' di emanare ordinanze, in tal caso, spetta all'autorita' che ha il comando delle forze militari.
[3]I contravventori sono puniti con le pene stabilite nel primo capoverso dell'articolo precedente.
Testo in vigore dal 8 novembre 1926 al 16 dicembre 2010
