Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 8 novembre 1926 al 16 dicembre 2010. Leggi il testo vigente →

[1]Ove sia necessario di affidare all'autorita' militare la tu tela dell'ordine pubblico, il Ministro per l'interno, con l'assenso del Capo del Governo, o, per delegazione, i Prefetti possono dichiarare, con decreto, lo stato di guerra.

[2]Sono applicabili al dichiarato stato di guerra le disposizioni degli articoli precedenti: La facolta' di emanare ordinanze, in tal caso, spetta all'autorita' che ha il comando delle forze militari.

[3]I contravventori sono puniti con le pene stabilite nel primo capoverso dell'articolo precedente.

Testo in vigore dal 8 novembre 1926 al 16 dicembre 2010

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:regio.decreto:1926-11-06;1848~art222 · fonte del testo

Iuspedia

Prima di continuare

Iuspedia si fa conoscere con annunci su Google, e per sapere se funzionano serve il codice di Google Ads nelle pagine. Nella colonna degli articoli, poi, possono comparire banner animati del circuito Awin, che si caricano dai loro server. Accendiamo l’uno e gli altri solo se sei d’accordo. Puoi dire di no: il sito funziona lo stesso, i banner restano immagini servite da noi, e la scelta si cambia in ogni momento da «Preferenze e cookie», in fondo a ogni pagina.

Solo cookie tecnici
Anche misurazione degli annunci su google, banner animati dei circuiti pubblicitari