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[1]Oltre a quanto e' disposto nell'art. 2, qualora la dichiarazione di pericolo pubblico riguardi l'intero territorio del Regno, il Ministro per l'interno ha facolta' di emanare ordinanze anche in deroga alle norme del diritto comune, sulle materie che abbiano comunque attinenza all'ordine pubblico e alla sicurezza pubblica.
[2]I contravventori alle prescrizioni di dette ordinanze sono arrestati e puniti con l'arresto non inferiore a un anno, salvo le maggiori pene stabilite dalle leggi nei singoli casi.
[3]Con le stesse pene sono puniti coloro che contravvengano alle ordinanze emanate dal Prefetto, in virtu' dei poteri conferitigli dall'art. 2, quando esse siano emanate durante lo stato di dichiarato pericolo pubblico.
Testo in vigore dal 8 novembre 1926 al 16 dicembre 2010
