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[1]Chiunque porta indebitamente e pubblicamente la divisa o i distintivi di un'associazione, ente od istituto, costituito od operante nello Stato, e' punito con l'ammenda da L. 100 a L. 1000.
[2]Ove il fatto sia determinato da un motivo politico contrario agli ordinamenti nazionali costituiti nello Stato la pena e' della reclusione da tre mesi a cinque anni e della multa da L. 3000 a L. 10,000.
Testo in vigore dal 8 novembre 1926 al 16 dicembre 2010
