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[1]E' vietato ogni invito o eccitamento al libertinaggio fatto anche in modo indiretto in luoghi pubblici o aperti al pubblico.
[2]E' del pari proibito:
- a)seguire per via le persone, adescandole con atti o parole al libertinaggio, o sostare in luoghi pubblici in attitudine di adescamento;
- b)affacciarsi alle finestre e trattenersi alle porte delle case dichiarate locali di meretricio;
- c)fare pubblicamente richiamo a locali di meretricio o in qualsiasi modo offerta di lenocinio.
[3]Le contravvenzioni alle disposizioni del presente articolo, quando non costituiscano reato piu' grave, sono punite con l'arresto fino a sei mesi.
Testo in vigore dal 8 novembre 1926 al 16 dicembre 2010
