Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 8 novembre 1926 al 16 dicembre 2010. Leggi il testo vigente →

[1]E' vietato ogni invito o eccitamento al libertinaggio fatto anche in modo indiretto in luoghi pubblici o aperti al pubblico.

[2]E' del pari proibito:

  • a)seguire per via le persone, adescandole con atti o parole al libertinaggio, o sostare in luoghi pubblici in attitudine di adescamento;
  • b)affacciarsi alle finestre e trattenersi alle porte delle case dichiarate locali di meretricio;
  • c)fare pubblicamente richiamo a locali di meretricio o in qualsiasi modo offerta di lenocinio.

[3]Le contravvenzioni alle disposizioni del presente articolo, quando non costituiscano reato piu' grave, sono punite con l'arresto fino a sei mesi.

Testo in vigore dal 8 novembre 1926 al 16 dicembre 2010

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:regio.decreto:1926-11-06;1848~art213 · fonte del testo

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