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[1]L'autorita' di pubblica sicurezza ha facolta' di far sottoporre a visita sanitaria le donne che esercitano il meretricio anche fuori dei locali dichiarati o d'inviarle nelle sale di cura, quando si ha sospetto che sono affette da malattie contagiose.
[2]Sono sospette di malattia contagiosa le donne esercenti il meretricio anche fuori dei locali dichiarati quando si rifiutino di sottoporsi alla visita.
Testo in vigore dal 8 novembre 1926 al 16 dicembre 2010
