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Qualora, nei casi preveduti dagli articoli precedenti, occorra di sciogliere una riunione pubblica od un assembramento in luogo pubblico od aperto al pubblico, le persone riunite od assembrate sono invitate a sciogliersi dagli ufficiali di pubblica sicurezza e, in loro assenza, dagli ufficiali e sottufficiali dei carabinieri Reali.
Testo in vigore dal 8 novembre 1926 al 16 dicembre 2010
