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Chi ha esercitato un locale dichiarato o non dichiarato di meretricio, del quale siasi a termini dei precedenti articoli ordinata la chiusura, per fatti a lui imputabili anche a titolo di colpa, ovvero sia incorso in piu' condanne per contravvenzione alle disposizioni del presente Capo, non puo' condurre lo stesso o altro locale di meretricio per la durata di anni cinque.
Testo in vigore dal 8 novembre 1926 al 16 dicembre 2010
