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Quando nonostante l'ordinanza di chiusura, il locale continui a tenersi aperto o in esercizio, o venga riaperto senza il preventivo assenso dell'autorita' di pubblica sicurezza, chi esercisce il locale e' punito con la detenzione non inferiore a tre mesi e con la multa non inferiore a L. 3000, salvo l'applicazione del provvedimento di ufficio per la chiusura.
Testo in vigore dal 8 novembre 1926 al 16 dicembre 2010
