Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 8 novembre 1926 al 16 dicembre 2010. Leggi il testo vigente →
Oltre quanto e' disposto negli articoli precedenti l'autorita' di pubblica sicurezza puo' ordinare di ufficio la chiusura di qualsiasi locale di meretricio, abituale od occasionale, notorio o clandestino o sospetto, quando ragioni di ordine, di igiene, di moralita' o sicurezza pubblica consigliano l'adozione di tale provvedimento.
Testo in vigore dal 8 novembre 1926 al 16 dicembre 2010
