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[1]Oltre a quanto e' disposto nei precedenti articoli, l'autorita' locale di pubblica sicurezza ordina la chiusura dei locali di meretricio nei seguenti casi:
[2]1° quando risulti che il locale sia divenuto un focolare d'infezione di malattie celtiche;
[3]2° quando vi si eserciti il meretricio di minorenni;
[4]3° quando risulti che vi siano sottratte donne alle ispezioni o visite ordinate dall'autorita' di pubblica sicurezza o sanitaria, o quando risulti che una donna allontanata per causa di malattia sia stata nuovamente accolta nel locale, senza attestazione medica di guarigione;
[5]4° quando siasi impedito, o tentato di impedire o in qualsiasi modo ostacolato l'accesso agli ufficiali ed agenti di pubblica sicurezza o ai sanitari incaricati della visita, o siasi impedito o tentato di impedire, o in qualunque modo ostacolato, l'esercizio delle loro attribuzioni;
[6]5° nel caso di recidiva nella contravvenzione al disposto degli articoli 200 e 201;
[7]6° quando chi ha diritto di disporre del locale dichiari di non volere che sia ulteriormente destinato al meretricio, a meno che la concessione del locale a tale uso sia stata fatta in iscritto da chi poteva disporre del locale medesimo. In questo caso non puo' essere ritirata l'autorizzazione prima del termine stabilito se questo fu fissato, e nel caso non sia stato fissato, prima del termine che sara' all'uopo stabilito dall'autorita' di pubblica sicurezza.
Testo in vigore dal 8 novembre 1926 al 16 dicembre 2010
