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Chiunque trattenga o concorra a trattenere in un locale di meretricio, senza la sua volonta', una donna, ancorche' essa siavi entrata spontaneamente e vi abbia esercitato il meretricio, e nonostante qualunque promessa, obbligazione o debito abbia la donna contratto, e' punito, con la detenzione non inferiore a tre mesi e con la multa non inferiore a L. 5000.
Testo in vigore dal 8 novembre 1926 al 16 dicembre 2010
