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[1]E' vietato agli esercenti locali di meretricio di richiedere o accettare - sotto qualsiasi forma o pretesto - dalle donne accolte nei locali stessi somme di denaro, indumenti o altro oggetto qualsiasi.
[2]L'infrazione a tale divieto e' punita con l'arresto sino a tre mesi e con l'ammenda da L. 1000 a L. 5000.
Testo in vigore dal 8 novembre 1926 al 16 dicembre 2010
