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[1]Gli ufficiali ed agenti di pubblica sicurezza hanno facolta' di procedere in qualsiasi momento a perquisizioni nei locali di meretricio e sulle persone che vi si trovano.
[2]Quando in un locale di meretricio si formino riunioni troppo numerose e tali da potersi ritenere di pericolo per l'ordine pubblico e per la sicurezza pubblica, gli ufficiali ed agenti di pubblica sicurezza hanno facolta' di ordinarne lo sgombro.
Testo in vigore dal 8 novembre 1926 al 16 dicembre 2010
