Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 8 novembre 1926 al 16 dicembre 2010. Leggi il testo vigente →

[1]Gli ufficiali ed agenti di pubblica sicurezza hanno facolta' di procedere in qualsiasi momento a perquisizioni nei locali di meretricio e sulle persone che vi si trovano.

[2]Quando in un locale di meretricio si formino riunioni troppo numerose e tali da potersi ritenere di pericolo per l'ordine pubblico e per la sicurezza pubblica, gli ufficiali ed agenti di pubblica sicurezza hanno facolta' di ordinarne lo sgombro.

Testo in vigore dal 8 novembre 1926 al 16 dicembre 2010

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:regio.decreto:1926-11-06;1848~art202 · fonte del testo

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