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[1]Il Prefetto, in caso di urgenza o per grave necessita' pubblica, ha facolta' di adottare i provvedimenti indispensabili per la tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica.
[2]Contro i provvedimenti del Prefetto gli interessati possono ricorrere al Ministro per l'interno.
Testo in vigore dal 8 novembre 1926 al 16 dicembre 2010
