Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 8 novembre 1926 al 16 dicembre 2010. Leggi il testo vigente →

[1]Chi esercita un locale dichiarato di meretricio, qualora modifichi il locale stesso o i suoi accessi, senza consenso dell'autorita' locale di pubblica sicurezza e' punito con l'arresto non inferiore a tre mesi e con l'ammenda non inferiore a L. 500 e sara' obbligato a ridurre le cose in pristino.

[2]E' sottoposto alla stessa pena l'esercente che non ottemperi all'obbligo di notificare all'autorita' di pubblica sicurezza le generalita' delle persone ammesse all'esercizio del meretricio, e quando scientemente, o per incuria della vigilanza sanitaria, ammetta nel locale o permetta vi rimangano, anche temporaneamente, donne affette da malattie celtiche con manifestazioni contagiose.

[3]--------------- Nota redazionale Il testo del presente articolo e' gia' integrato con le correzioni apportate dall'errata-corrige in G.U. 09/11/1926, n. 258 durante il periodo di "vacatio legis". E' possibile visualizzare il testo originario accedendo alla versione pdf della relativa Gazzetta di pubblicazione.

Testo in vigore dal 8 novembre 1926 al 16 dicembre 2010

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:regio.decreto:1926-11-06;1848~art199 · fonte del testo

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