Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 8 novembre 1926 al 16 dicembre 2010. Leggi il testo vigente →

[1]Oltre a quanto e' disposto nell'articolo precedente, l'autorita' locale di pubblica sicurezza ha facolta' di impedire che un locale possa essere adibito ad uso di meretricio ogni qualvolta lo ritenga opportuno nell'interesse della pubblica morale, del buon costume e dell'ordine pubblico.

[2]Nessun locale puo' essere fatto servire ad uso di meretricio contro la volonta' del proprietario o di chiunque altro abbia diritto di disporre del locale stesso.

[3]Non puo' neppure adibirsi a tale uso un locale che per la sua speciale situazione e particolarmente per trovarsi vicino ad edifici destinati all'istruzione, educazione, o al culto, oppure a caserme, a mercati o ad altri luoghi di pubblica riunione, possa essere, a giudizio dell'autorita' di pubblica sicurezza, occasione di scandalo.

[4]Quando un locale, gia' dichiarato di meretricio, venga a trovarsi nelle condizioni di cui sopra, ne e' ordinata la chiusura.

Testo in vigore dal 8 novembre 1926 al 16 dicembre 2010

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:regio.decreto:1926-11-06;1848~art196 · fonte del testo

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