Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 8 novembre 1926 al 16 dicembre 2010. Leggi il testo vigente →

[1]Nessun locale di meretricio puo' essere posto in esercizio prima di avere ottenuto la dichiarazione dell'autorita' di pubblica sicurezza.

[2]Il locale abusivamente aperto e' fatto chiudere dall'autorita' di pubblica sicurezza entro le 24 ore.

[3]Tale disposizione si applica anche ai locali occupati da una sola persona che eserciti abitualmente il meretricio.

[4]Il contravventore e' punito con l'arresto non inferiore a sei mesi e con l'ammenda non inferiore a L. 1000.

Testo in vigore dal 8 novembre 1926 al 16 dicembre 2010

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:regio.decreto:1926-11-06;1848~art195 · fonte del testo

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