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[1]All'assegnato al confino puo' essere, tra l'altro, prescritto:
[2]1° di non allontanarsi dall'abitazione scelta, senza preventivo avviso all'autorita' preposta alla sorveglianza;
[3]2° di non ritirarsi alla sera piu' tardi e di non uscire al mattino piu' presto di una data ora;
[4]3° di non detenere ne' portare armi proprie od altri strumenti atti ad offendere;
[5]4° di non frequentare postriboli, ne' osterie od altri esercizi pubblici;
[6]5° di non frequentare pubbliche riunioni, spettacoli o trattenimenti pubblici;
[7]6° di tenere buona condotta e di non dar luogo a sospetti;
[8]7° di presentarsi all'autorita' di pubblica sicurezza preposta alla sorveglianza nei giorni che saranno indicati, e ad ogni chiamata della medesima;
[9]8° di portar sempre indosso la carta di permanenza e di esibirla ad ogni richiesta degli ufficiali o agenti di pubblica sicurezza.
Testo in vigore dal 8 novembre 1926 al 16 dicembre 2010
