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Qualora, in occasione di riunioni o di assembramenti in luogo pubblico o aperto al pubblico, avvengano manifestazioni o grida sediziose o lesive della dignita' o del prestigio delle autorita', o che comunque possano mettere in pericolo l'ordine pubblico o la sicurezza dei cittadini, ovvero qualora in dette riunioni o assembramenti avvengano altri delitti previsti dal Codice penale, le riunioni e gli assembramenti possono essere sciolti.
Testo in vigore dal 8 novembre 1926 al 16 dicembre 2010
