Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 8 novembre 1926 al 16 dicembre 2010. Leggi il testo vigente →

Qualora, in occasione di riunioni o di assembramenti in luogo pubblico o aperto al pubblico, avvengano manifestazioni o grida sediziose o lesive della dignita' o del prestigio delle autorita', o che comunque possano mettere in pericolo l'ordine pubblico o la sicurezza dei cittadini, ovvero qualora in dette riunioni o assembramenti avvengano altri delitti previsti dal Codice penale, le riunioni e gli assembramenti possono essere sciolti.

Testo in vigore dal 8 novembre 1926 al 16 dicembre 2010

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:regio.decreto:1926-11-06;1848~art19 · fonte del testo

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