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[1]Possono essere assegnati al confino di polizia, con l'obbligo del lavoro, qualora siano pericolosi alla sicurezza pubblica:
[2]1° gli ammoniti;
[3]2° coloro che abbiano commesso o manifestato il deliberato proposito di commettere atti diretti a sovvertire violentemente gli ordinamenti nazionali, sociali o economici costituiti nello Stato o a menomarne la sicurezza ovvero a contrastare od ostacolare l'azione dei poteri dello Stato, per modo da recare comunque nocumento agli interessi nazionali, in reazione alla situazione, interna od internazionale, dello Stato.
Testo in vigore dal 8 novembre 1926 al 16 dicembre 2010
