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[1]Contro il provvedimento del presidente del Tribunale e' ammesso il ricorso al primo presidente della Corte di appello.
[2]Il ricorso puo' essere proposto cosi' da chi esercita la patria potesta' o la tutela sul minore, come dal pubblico ministero.
[3]Il primo presidente della Corte di appello prima di provvedere sul ricorso deve sentire il procuratore generale.
Testo in vigore dal 8 novembre 1926 al 16 dicembre 2010
