Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 8 novembre 1926 al 16 dicembre 2010. Leggi il testo vigente →

[1]Il minore di anni 16 che sia da considerare ozioso, vagabondo, diffamato a termini del presente testo unico, e' denunziato dal capo dell'Ufficio circondariale di pubblica sicurezza al presidente del Tribunale.

[2]Il presidente, premessi gli opportuni accertamenti, ordina che il denunziato sia consegnato al padre, all'ascendente, o al tutore, con la intimazione di provvedere alla sua educazione e di invigilare la condotta di lui, sotto comminatoria del pagamento di una somma sino a L. 2000.

[3]In caso di persistente trascuranza puo' essere pronunziata la perdita dei diritti di patria potesta' e di tutela in conformita' al Codice civile.

Testo in vigore dal 8 novembre 1926 al 16 dicembre 2010

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:regio.decreto:1926-11-06;1848~art180 · fonte del testo

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