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[1]Il minore di anni 16 che sia da considerare ozioso, vagabondo, diffamato a termini del presente testo unico, e' denunziato dal capo dell'Ufficio circondariale di pubblica sicurezza al presidente del Tribunale.
[2]Il presidente, premessi gli opportuni accertamenti, ordina che il denunziato sia consegnato al padre, all'ascendente, o al tutore, con la intimazione di provvedere alla sua educazione e di invigilare la condotta di lui, sotto comminatoria del pagamento di una somma sino a L. 2000.
[3]In caso di persistente trascuranza puo' essere pronunziata la perdita dei diritti di patria potesta' e di tutela in conformita' al Codice civile.
Testo in vigore dal 8 novembre 1926 al 16 dicembre 2010
