Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 8 novembre 1926 al 16 dicembre 2010. Leggi il testo vigente →

[1]L'ammonizione cessa di pieno diritto allo scadere del biennio dal giorno dell'ordinanza.

[2]La condanna a pena restrittiva della liberta' personale, pronunziata per qualsiasi reato a carico di un ammonito, fa cessare gli effetti del provvedimento di ammonizione, ma il condannato e' sempre sottoposto a liberta' vigilata, purche' il giudice non ritenga di dovere applicare una misura di sicurezza piu' grave.

[3]Nel caso preveduto nella disposizione precedente, la durata dello stato di liberta' vigilata e' di due anni.

Testo in vigore dal 8 novembre 1926 al 16 dicembre 2010

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:regio.decreto:1926-11-06;1848~art176 · fonte del testo

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