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[1]Se il denunziato impugna la denunzia e presenta le prove a difesa, la Commissione, esaminati i documenti esibiti, lo cita a comparire nuovamente innanzi a se' entro un termine non maggiore di 10 giorni da quello della prima comparizione, e, uditolo, pronunzia la sua ordinanza.
[2]In qualunque stadio del procedimento, quando ritenga di avere elementi sufficienti, la Commissione, citato il denunziato, puo' pronunziare la sua ordinanza.
Testo in vigore dal 8 novembre 1926 al 16 dicembre 2010
