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[1]Se il denunziato impugna la denunzia e presenta le prove a difesa, la Commissione, esaminati i documenti esibiti, lo cita a comparire nuovamente innanzi a se' entro un termine non maggiore di 10 giorni da quello della prima comparizione, e, uditolo, pronunzia la sua ordinanza.

[2]In qualunque stadio del procedimento, quando ritenga di avere elementi sufficienti, la Commissione, citato il denunziato, puo' pronunziare la sua ordinanza.

Testo in vigore dal 8 novembre 1926 al 16 dicembre 2010

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:regio.decreto:1926-11-06;1848~art171 · fonte del testo

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