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[1]Il termine a comparire non sara' minore di giorni tre, ne' maggiore di dieci da quello della notificazione dell'invito, il quale deve essere redatto in doppia copia e una di esse, con relazione di eseguita notificazione dell'agente incaricato, deve essere allegata agli atti del procedimento.

[2]Qualora il denunziato non si presenti nel giorno e nell'ora indicati nell'invito e non giustifichi la sua assenza, la Commissione ordina che sia accompagnato dinanzi ad essa a mezzo della forza pubblica. Ove l'interrogatorio del denunziato non sia ritenuto necessario, la Commissione, constatata la regolarita' della notificazione dell'atto di comparizione, pronuncia la sua ordinanza.

Testo in vigore dal 8 novembre 1926 al 16 dicembre 2010

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:regio.decreto:1926-11-06;1848~art170 · fonte del testo

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