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[1]Entro cinque giorni dalla comunicazione della denunzia alla Commissione di cui all'articolo precedente, questa intima al denunziato atto di comparizione con invito a presentare le sue difese.
[2]L'atto di comparizione deve contenere una succinta esposizione dei fatti sui quali la denunzia e' fondata.
Testo in vigore dal 8 novembre 1926 al 16 dicembre 2010
