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[1]Si ha per diffamato colui che e' designato dalla pubblica voce come abitualmente colpevole:
[2]1° dei delitti di omicidio, lesione personale, minaccia, violenza o resistenza alla pubblica autorita';
[3]2° dei delitti d'incendio, furto, rapina, estorsione e ricatto, truffa, falsita' in monete e in carte di pubblico credito, appropriazione indebita e ricettazione, o di favoreggiamento di tali delitti;
[4]3° dei delitti contro la personalita' dello Stato, contro l'ordine pubblico e di quelli commessi con materie esplodenti, quando sia stato per tali titoli colpito da una sentenza di condanna o sottoposto a giudizio, ancorche' questo sia finito con sentenza assolutoria per insufficienza di prove, ovvero sia incorso in un procedimento nel quale sia stato dichiarato, dal giudice dell'istruzione, non doversi procedere per insufficienza di prove.
Testo in vigore dal 8 novembre 1926 al 16 dicembre 2010
