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I cancellieri delle Preture, dei Tribunali e delle Corti di appello hanno l'obbligo di trasmettere ogni quindici giorni il dispositivo delle sentenze, portanti condanne a pene restrittive della liberta', divenute esecutive, all'autorita' di pubblica sicurezza di circondario del domicilio o dell'ultima dimora del condannato.
Testo in vigore dal 8 novembre 1926 al 16 dicembre 2010
