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Il Ministro per l'interno, o per sua delegazione, le autorita' di pubblica sicurezza possono, per motivi di pubblica sicurezza o in casi eccezionali di pubbliche e private sventure, accordare i mezzi di viaggio gratuito agli indigenti a fine di rimpatrio.
Testo in vigore dal 8 novembre 1926 al 16 dicembre 2010
