Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 8 novembre 1926 al 16 dicembre 2010. Leggi il testo vigente →
[1]Le contravvenzioni alle disposizioni del presente testo unico, per le quali queste non stabiliscano una pena ovvero non provveda il Codice penale, sono punite con l'arresto sino a tre mesi o con l'ammenda fino a L. 2000.
[2]Con le stesse pene sono punite le contravvenzioni alle ordinanze emesse, in conformita' alle leggi, dai Prefetti, Sottoprefetti, Questori, ufficiali distaccati di pubblica sicurezza o podesta'.
Testo in vigore dal 8 novembre 1926 al 16 dicembre 2010
