Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 8 novembre 1926 al 16 dicembre 2010. Leggi il testo vigente →

[1]Le contravvenzioni alle disposizioni del presente testo unico, per le quali queste non stabiliscano una pena ovvero non provveda il Codice penale, sono punite con l'arresto sino a tre mesi o con l'ammenda fino a L. 2000.

[2]Con le stesse pene sono punite le contravvenzioni alle ordinanze emesse, in conformita' alle leggi, dai Prefetti, Sottoprefetti, Questori, ufficiali distaccati di pubblica sicurezza o podesta'.

Testo in vigore dal 8 novembre 1926 al 16 dicembre 2010

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:regio.decreto:1926-11-06;1848~art16 · fonte del testo

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