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[1]Il podesta' e' tenuto a rilasciare alle persone di eta' superiore ai 15 anni, aventi nel Comune la loro residenza abituale o, in mancanza, la loro dimora, quando ne facciano richiesta, una carta di identita' conforme al modello che sara' stabilito dal Ministro per l'interno.
[2]La carta di identita' ha la durata di tre anni e deve essere munita della fotografia del titolare.
Testo in vigore dal 8 novembre 1926 al 16 dicembre 2010
