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[1]I congiunti di un mendicante inabile al lavoro e privo di mezzi di sussistenza, che risultino provveduti di mezzi e legalmente tenuti alla somministrazione degli alimenti, sono diffidati dall'autorita' locale di pubblica sicurezza ad adempiere ai loro obblighi.
[2]Scorso inutilmente il termine all'uopo assegnato nella diffida, l'inabile al lavoro e' ammesso di diritto al beneficio del gratuito patrocinio per promuovere il giudizio di alimenti.
Testo in vigore dal 8 novembre 1926 al 16 dicembre 2010
