Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 8 novembre 1926 al 16 dicembre 2010. Leggi il testo vigente →

[1]I congiunti di un mendicante inabile al lavoro e privo di mezzi di sussistenza, che risultino provveduti di mezzi e legalmente tenuti alla somministrazione degli alimenti, sono diffidati dall'autorita' locale di pubblica sicurezza ad adempiere ai loro obblighi.

[2]Scorso inutilmente il termine all'uopo assegnato nella diffida, l'inabile al lavoro e' ammesso di diritto al beneficio del gratuito patrocinio per promuovere il giudizio di alimenti.

Testo in vigore dal 8 novembre 1926 al 16 dicembre 2010

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:regio.decreto:1926-11-06;1848~art156 · fonte del testo

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