Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 8 novembre 1926 al 16 dicembre 2010. Leggi il testo vigente →
[1]E' proibito di mendicare in luogo pubblico o aperto al pubblico.
[2]Le persone riconosciute dall'autorita' locale di pubblica sicurezza inabili a qualsiasi proficuo lavoro, prive di mezzi di sussistenza e di parenti tenuti per legge agli alimenti e in grado di fornirli, sono proposte dal Prefetto, quando non sia possibile provvedere con la pubblica beneficenza, al Ministro per l'interno per il ricovero in un istituto di assistenza e beneficenza locale o di altro Comune.
[3]Il Ministro puo' autorizzare il Prefetto a disporre il ricovero dell'inabile in un istituto di assistenza e beneficenza.
[4]Per il rimborso della spesa, per il ricovero dell'inabile, si applicano le norme stabilite per il domicilio di soccorso.
[5]Quando ne' il Comune, ne' le istituzioni pubbliche di assistenza o beneficenza del domicilio di soccorso all'inabile risultino in grado di provvedere in tutto o in parte, la spesa totale o parziale e' a carico dello Stato.
Testo in vigore dal 8 novembre 1926 al 16 dicembre 2010
