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[1]E' proibito di mendicare in luogo pubblico o aperto al pubblico.

[2]Le persone riconosciute dall'autorita' locale di pubblica sicurezza inabili a qualsiasi proficuo lavoro, prive di mezzi di sussistenza e di parenti tenuti per legge agli alimenti e in grado di fornirli, sono proposte dal Prefetto, quando non sia possibile provvedere con la pubblica beneficenza, al Ministro per l'interno per il ricovero in un istituto di assistenza e beneficenza locale o di altro Comune.

[3]Il Ministro puo' autorizzare il Prefetto a disporre il ricovero dell'inabile in un istituto di assistenza e beneficenza.

[4]Per il rimborso della spesa, per il ricovero dell'inabile, si applicano le norme stabilite per il domicilio di soccorso.

[5]Quando ne' il Comune, ne' le istituzioni pubbliche di assistenza o beneficenza del domicilio di soccorso all'inabile risultino in grado di provvedere in tutto o in parte, la spesa totale o parziale e' a carico dello Stato.

Testo in vigore dal 8 novembre 1926 al 16 dicembre 2010

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:regio.decreto:1926-11-06;1848~art155 · fonte del testo

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