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[1]Lo straniero espulso a norma dell'articolo precedente non puo' rientrare nel Regno senza una speciale autorizzazione del Ministro per l'interno.
[2]In caso di contravvenzione e' punito con l'arresto da 2 a 6 mesi.
[3]Scontata la pena, lo straniero e' nuovamente espulso.
Testo in vigore dal 8 novembre 1926 al 16 dicembre 2010
