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[1]Salvo quanto e' stabilito nel Codice penale, gli stranieri condannati per delitto possono essere espulsi dal Regno e condotti alla frontiera.
[2]Il Ministro per l'interno, per motivi d'ordine pubblico, puo' ordinare che lo straniero di passaggio o residente nel Regno sia espulso e condotto alla frontiera. Questa disposizione non e' applicabile agli italiani non regnicoli.
[3]Possono altresi' essere espulsi gli stranieri denunziati per contravvenzione alle disposizioni del precedente Capo.
[4]L'espulsione per motivi d'ordine pubblico, prevista nel secondo comma del presente articolo, e' pronunziata con decreto del Ministro per l'interno di concerto con il Ministro per gli affari esteri e con l'assenso del Capo del Governo.
Testo in vigore dal 8 novembre 1926 al 16 dicembre 2010
