Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 8 novembre 1926 al 16 dicembre 2010. Leggi il testo vigente →

[1]Salvo quanto e' stabilito nelle leggi e nei regolamenti militari, il Prefetto puo' vietare agli stranieri il soggiorno in Comuni o localita' che comunque interessino la difesa militare dello Stato.

[2]Tale divieto e' comunicato agli stranieri a mezzo dell'autorita' locale di pubblica sicurezza o a mezzo di pubblici avvisi.

[3]Gli stranieri che non ottemperino al divieto nel termine prescritto possono essere allontanati dalla forza pubblica.

Testo in vigore dal 8 novembre 1926 al 16 dicembre 2010

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:regio.decreto:1926-11-06;1848~art149 · fonte del testo

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