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[1]Salvo quanto e' stabilito nelle leggi e nei regolamenti militari, il Prefetto puo' vietare agli stranieri il soggiorno in Comuni o localita' che comunque interessino la difesa militare dello Stato.
[2]Tale divieto e' comunicato agli stranieri a mezzo dell'autorita' locale di pubblica sicurezza o a mezzo di pubblici avvisi.
[3]Gli stranieri che non ottemperino al divieto nel termine prescritto possono essere allontanati dalla forza pubblica.
Testo in vigore dal 8 novembre 1926 al 16 dicembre 2010
