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Chiunque, a qualsivoglia titolo, cede a stranieri la proprieta' o il godimento di beni immobili, rustici o urbani, siti nel Regno, e' tenuto a darne avviso per iscritto all'autorita' locale di pubblica sicurezza nel termine di giorni 10, indicando le precise generalita' degli stranieri e il contenuto sommario degli atti.
Testo in vigore dal 8 novembre 1926 al 16 dicembre 2010
