Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 8 novembre 1926 al 16 dicembre 2010. Leggi il testo vigente →

[1]L'autorita' di pubblica sicurezza ha facolta' d'invitare, in ogni tempo, lo straniero ad esibire i documenti di cui e' provvisto ed a dare contezza di se'.

[2]Qualora siavi motivo di dubitare della identita' personale dello straniero, questi puo' essere sottoposto a rilievi segnaletici.

Testo in vigore dal 8 novembre 1926 al 16 dicembre 2010

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:regio.decreto:1926-11-06;1848~art145 · fonte del testo

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