Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 8 novembre 1926 al 16 dicembre 2010. Leggi il testo vigente →
[1]L'autorita' di pubblica sicurezza ha facolta' d'invitare, in ogni tempo, lo straniero ad esibire i documenti di cui e' provvisto ed a dare contezza di se'.
[2]Qualora siavi motivo di dubitare della identita' personale dello straniero, questi puo' essere sottoposto a rilievi segnaletici.
Testo in vigore dal 8 novembre 1926 al 16 dicembre 2010
